1. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attivita’ lavorative di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettera a), l’esercente, entro ventiquattro mesi dall’inizio dell’attivita’, procede alle misurazioni di cui all’allegato I-bis, secondo le linee guida emanate dalla Commissione di cui all’articolo 10-septies.
2. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attivita’ lavorative di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettera b), in zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate individuati dalle regioni e province autonome, ai sensi dell’articolo 10-sexies, ad elevata probabilita’ di alte concentrazioni di attivita’ di radon, l’esercente procede, entro ventiquattro mesi dall’individuazione o dall’inizio dell’attivita’, se posteriore, alle misurazioni di cui all’allegato I-bis secondo le linee guida emanate dalla Commissione di cui all’articolo 10-septies e a partire dai locali seminterrati o al piano terreno.
3. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attivita’ lavorative di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettere c), d), limitatamente a ((quelle indicate nell’allegato I-bis,)) ed e), l’esercente, entro ventiquattro mesi dall’inizio della attivita’, effettua una valutazione preliminare sulla base di misurazioni effettuate secondo le indicazioni e le linee guida emanate dalla Commissione di cui all’articolo 10-septies. Nel caso in cui le esposizioni valutate non superino il livello di azione di cui all’allegato I-bis, l’esercente non e’ tenuto a nessun altro obbligo eccettuata la ripetizione delle valutazioni con cadenza triennale o nel caso di variazioni significative del ciclo produttivo. Nel caso in cui risulti superato il livello di azione, l’esercente e’ tenuto ad effettuare l’analisi dei processi lavorativi impiegati, ai fini della valutazione dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, ed eventualmente di gruppi di riferimento della popolazione, sulla base della normativa vigente, delle norme di buona tecnica e, in particolare, degli orientamenti tecnici emanati in sede comunitaria. Nel caso in cui risulti superato l’80 per cento del livello di azione in un qualsiasi ambiente cui le valutazioni si riferiscano, l’esercente e’ tenuto a ripetere con cadenza annuale le valutazioni secondo le indicazioni e le linee guida emanate dalla Commissione di cui all’articolo 10-septies. (2)
4. Per le misurazioni previste dai commi 1 e 2, l’esercente si avvale di organismi riconosciuti ai sensi dell’articolo 107, comma 3, o, nelle more dei riconoscimenti, di organismi idoneamente attrezzati, che rilasciano una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione. 5. Per gli adempimenti previsti dal comma 3, l’esercente si avvale dell’esperto qualificato. L’esperto qualificato comunica, con relazione scritta, all’esercente: il risultato delle valutazioni effettuate, i livelli di esposizione dei lavoratori, ed eventualmente dei gruppi di riferimento della popolazione, dovuti all’attivita’, le misure da adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni e le eventuali azioni correttive volte al controllo e, ove del caso, alla riduzione delle esposizioni medesime. (2)